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Camera di Commercio di Fermo
 
 
 

Ravvedimento operoso

L’istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall’articolo 13 del D.lgs 472/97 e ribadito dall’art. 6 del Decreto 27 gennaio 2005 n. 54, consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria e di un interesse per tardato pagamento.

 

Il ravvedimento operoso può essere eseguito entro un anno dalla commissione della violazione, ovvero entro un anno dal termine di versamento del diritto annuale per l'impresa in questione.
Possono accedere al ravvedimento tutti i contribuenti a condizione che la violazione non sia stata già contestata e non siano prescritti i termini di adesione di cui sopra.
Si rammenta che:

  • le imprese e le unità locali iscritte in corso d'anno sono tenute a versare il diritto entro 30 giorni dal momento di presentazione della domanda di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;
  • le imprese già iscritte al 1° gennaio versano il diritto annuale entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Le imprese che dispongono di un termine di versamento dell'acconto dipendente da una data di chiusura dell'esercizio non coincidente con il 31/12 sono legittimate ad effettuare il versamento del diritto annuale nei diversi termini loro prescritti, senza dover versare l'interesse dello 0,40% e senza incorrere in altre sanzioni amministrative tributarie.

La sanzione per il tardivo o omesso versamento del diritto annuo è pari al

  • 3,75% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. 54/2005;
  • 6% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. 54/2005.

La sanzione ridotta si applica all'intero diritto inizialmente dovuto in caso di:

  • versamento integralmente omesso;
  • versamento incompleto, eseguito oltre il termine di scadenza ordinario (che ad  es. per il 2011 è il 16 giugno 2011 per le società o enti estranei agli studi di settore ed il 6 luglio 2011 per le persone fisiche e le società o enti soggette agli studi di settore). 

La sanzione ridotta  si applica alla parte di diritto non pagato in caso di:

  • versamento incompleto, eseguito entro il termine di scadenza ordinario, (che ad es. per il 2011 è il 16 giugno 2011 per le società o enti estranei agli studi di settore ed il 6 luglio 2011 per le persone fisiche e le società o enti soggette agli studi di settore). 

N.B.: La riduzione delle aliquote per ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997, così come disposto dal Decreto Legge 185/2008 e successivamente dalla Legge 220/2010, non comporta l'automatica modifica del comma 1 lettere a) e b) articolo 6 del Decreto 54/2005 il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili al diritto annuale. (Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 62417 ).

Modalità di adesione

il contribuente può ravvedersi mediante il contestuale pagamento:

  • del diritto annuale dovuto;
  • di una sanzione pari ad 1/8 del minimodella sanzione applicabile (3,75%) calcolato sul diritto annuale non versato, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data della violazione (per le imprese/unità locali iscritte in corso d’anno entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione);
  • di una sanzione pari ad 1/5 del minimodella sanzione applicabile (6%) calcolato sul diritto annuale non versato, se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla data della violazione (per le imprese/unità locali iscritte in corso d’anno entro un anno e 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione);
  • degli interessi moratori calcolati al tasso legale dal giorno di scadenza del diritto al giorno di pagamento.

Il tasso legale da applicare è pari al
3% annuo fino al 31 dicembre 2009
(Decreto Ministeriale 12/12/2007, in vigore dal 1° gennaio 2008);
1% annuo dal 1° gennaio 2010 (Decreto Ministeriale 4/12/2009, in vigore dal 1° gennaio 2010);
1,5% annuo dal 1° gennaio 2011 (Decreto Ministeriale 7/12/2010, in vigore dal 1° gennaio 2011);
2,5% annuo dal 1° gennaio 2012 (Decreto Ministeriale 15/12/2011, in vigore dal 1° gennaio 2012).

L’importo degli interessi và così determinato: importo tributo x giorni  / 36500. I 30 giorni utili per il ravvedimento breve iniziano a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla scadenza, nel caso in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo (articolo 18 del D.lgs. 241/97).

Inoltre la Circolare n. 50/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate precisa che, nell’ipotesi in cui il trentesimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo, il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.


Modalità di versamento e codici tributo

Il termine"contestualmente" viene interpretato nel senso che il ravvedimento si perfeziona con il versamento di diritto, interessi e sanzione nello stesso giorno, con un unico modello di delega F24 e con l'utilizzo degli appositi codici tributo istituiti con risoluzione n. 115/E/2003 dell'Agenzia delle Entrate; diversamente il ravvedimento non può essere considerato valido (circolare del Ministero delle attività produttive n. 3587/C del 20 giugno 2005).
Pertanto, il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi va cumulativamente effettuato con modello F24, compilando la sezione ICI e altri Enti Locali codice ente FM, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3850 per diritto camerale
  • 3851 per gli interessi moratori
  • 3852 per le sanzioni.

E' possibile compensare gli importi a credito e a debito relativi al diritto annuale (codice tributo 3850) con gli importi rispettivamente a debito e a credito relativi sia al medesimo che ad altri tributi. Il credito del diritto annuale può essere utilizzato in compensazione esclusivamente entro 24 mesi dalla data del pagamento.


Normativa di riferimento

  • D.Lgs. 472/97 – articolo 13 e 18
  • Circolare Agenzia delle Entrate n.50/E anno 2002
  • Decreto 27 gennaio 2005 n. 54
  • D.L. 185/2008 articolo 16
  • Circolare M.A.P. n. 2417 del 30/12/2008

Per controlli e delucidazioni in merito si possono contattare gli uffici camerali competenti:  

Servizio informativo 
Ufficio Diritto Annuale
tel. 0734/217511   fax 0734/217531
e-mail diritto.annuale@fm.camcom.it