L’istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall’articolo 13 del D.lgs 472/97 e ribadito dall’art. 6 del Decreto 27 gennaio 2005 n. 54, consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria e di un interesse per tardato pagamento.
Il ravvedimento operoso può essere eseguito entro un anno dalla commissione della violazione, ovvero entro un anno dal termine di versamento del diritto annuale per l'impresa in questione.
Possono accedere al ravvedimento tutti i contribuenti a condizione che la violazione non sia stata già contestata e non siano prescritti i termini di adesione di cui sopra.
Si rammenta che:
La sanzione per il tardivo o omesso versamento del diritto annuo è pari al
La sanzione ridotta si applica all'intero diritto inizialmente dovuto in caso di:
La sanzione ridotta si applica alla parte di diritto non pagato in caso di:
N.B.: La riduzione delle aliquote per ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997, così come disposto dal Decreto Legge 185/2008 e successivamente dalla Legge 220/2010, non comporta l'automatica modifica del comma 1 lettere a) e b) articolo 6 del Decreto 54/2005 il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili al diritto annuale. (Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 62417 ).
Modalità di adesione
il contribuente può ravvedersi mediante il contestuale pagamento:
Il tasso legale da applicare è pari al
3% annuo fino al 31 dicembre 2009
(Decreto Ministeriale 12/12/2007, in vigore dal 1° gennaio 2008);
1% annuo dal 1° gennaio 2010 (Decreto Ministeriale 4/12/2009, in vigore dal 1° gennaio 2010);
1,5% annuo dal 1° gennaio 2011 (Decreto Ministeriale 7/12/2010, in vigore dal 1° gennaio 2011);
2,5% annuo dal 1° gennaio 2012 (Decreto Ministeriale 15/12/2011, in vigore dal 1° gennaio 2012).
L’importo degli interessi và così determinato: importo tributo x giorni / 36500. I 30 giorni utili per il ravvedimento breve iniziano a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla scadenza, nel caso in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo (articolo 18 del D.lgs. 241/97).
Inoltre la Circolare n. 50/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate precisa che, nell’ipotesi in cui il trentesimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo, il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Modalità di versamento e codici tributo
Il termine"contestualmente" viene interpretato nel senso che il ravvedimento si perfeziona con il versamento di diritto, interessi e sanzione nello stesso giorno, con un unico modello di delega F24 e con l'utilizzo degli appositi codici tributo istituiti con risoluzione n. 115/E/2003 dell'Agenzia delle Entrate; diversamente il ravvedimento non può essere considerato valido (circolare del Ministero delle attività produttive n. 3587/C del 20 giugno 2005).
Pertanto, il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi va cumulativamente effettuato con modello F24, compilando la sezione ICI e altri Enti Locali codice ente FM, utilizzando i seguenti codici tributo:
E' possibile compensare gli importi a credito e a debito relativi al diritto annuale (codice tributo 3850) con gli importi rispettivamente a debito e a credito relativi sia al medesimo che ad altri tributi. Il credito del diritto annuale può essere utilizzato in compensazione esclusivamente entro 24 mesi dalla data del pagamento.
Normativa di riferimento
Per controlli e delucidazioni in merito si possono contattare gli uffici camerali competenti:
Servizio informativo
Ufficio Diritto Annuale
tel. 0734/217511 fax 0734/217531
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