Tassonomia per il deposito dei bilanci in formato XBRL:
è stata pubblicata, in data 4 febbraio 2011, sul sito ministeriale DigitPA (ex CNIPA) la nuova versione “2011-01-04” della tassonomia da utilizzare per la predisposizione dei bilanci in formato XBRL e la stessa è ufficialmente operativa dal 30 marzo 2011, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 25.03.2011.
Il deposito del bilancio non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.
Per il deposito 2013 la pratica di bilancio dovrà contenere:
· il prospetto contabile, costituito da stato patrimoniale e conto economico, codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della vigente tassonomia;
· la nota integrativa, che non potendo essere ancora resa nel nuovo formato elettronico elaborabile, sarà invece prodotta in formato PDF/A;
· tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, ad esempio la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio sindacale, il giudizio del revisore contabile ed il Verbale di approvazione dell’Assemblea, saranno allegati alla pratica in formato PDF/A.
Il file XBRL non può essere mai omesso, tranne i casi di esonero espressamente previsti dalla normativa.
Nei casi di deposito bilancio, ad esempio il bilancio finale di liquidazione, i rendiconti ai sensi dell'art. 2487 c.c., nonché le situazioni economico-patrimoniali allegate ai progetti di fusione e scissione, non è richiesta la presentazione in formato XBRL.
Il prospetto contabile in formato PDF/A dovrà essere allegato alla pratica di deposito in aggiunta al file in formato XBRL solo nell'ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia giudicata compatibile, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all’art. 2423 C.C.; in questo caso è necessario indicare le motivazioni del doppio deposito inserendo apposita dichiarazione in calce alla nota integrativa.
Tutti i file devono essere firmati digitalmente.
Scheda informativa (PDF 69 kB)
Casi particolari
Anno 2013 - Diritti di segreteria e imposta di bollo per il deposito dei bilanci
L'imposta di bollo va assolta in modo virtuale ed è pari ad euro 65,00.
E' prevista l'esenzione totale dal bollo esclusivamente per le cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991.
DEPOSITO A RETTIFICA DI BILANCIO GIA’ PRESENTATO MA NON EVASO
Se è necessario rinviare il bilancio, ed il primo è stato protocollato ma non ancora evaso, occorre:
- aggiungere nelle note che si tratta di rettifica del bilancio inviato in data … e specificare il motivo del rinvio;
- scegliere, nella funzione “importi”, il reinvio della pratica ed inserire il numero del protocollo attribuito al primo bilancio inviato.
DEPOSITO A RETTIFICA DI BILANCIO GIÀ EVASO, SENZA ULTERIORE APPROVAZIONE
Nel caso in cui si intenda procedere ad un nuovo deposito di un bilancio d’esercizio, a rettifica di uno già evaso, si dovrà compilare un nuovo modello B, come se si trattasse di un primo deposito, quindi la pratica deve essere completa di tutti i file nel formato richiesto e firmati digitalmente.
Al modello B, in questo caso, si dovrà aggiungere il modello NOTE, nel quale dovrà essere specificato quanto segue:
“Trattasi di un nuovo deposito del bilancio d’esercizio al………, a rettifica di quello depositato il………., prot……. per…..(indicare l’errore o la correzione richiesta”.)
Diritto di segreteria delle rettifiche di errori materiali, pari a euro 30,00 ed imposta di bollo pari a euro 65,00.
DEPOSITO A RETTIFICA DI BILANCIO GIÀ EVASO, CON ULTERIORE APPROVAZIONE
La procedura di compilazione è la stessa del caso sopra indicato e per il deposito vanno rispettati i trenta giorni dall’approvazione, pena la sanzione.
Diritti di segreteria pari a euro 62.70 ed imposta di bollo pari a euro 65.00.
Manuale operativo Unioncamere 2013
Il manuale (PDF 3,17 MB) contiene le istruzioni per predisporre la pratica telematica di deposito bilancio.
Procura (PDF 30 kB)
Termine per il deposito del bilancio
Il termine di presentazione del bilancio al Registro delle Imprese è di 30 giorni dalla data di approvazione.
SANZIONI
L’art. 9, comma 5 della Legge 11/11/2011 n. 180, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14/11/2011, in vigore dal 15, ha così modificato l’art. 2630 del cc:
“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.
Agli amministratori ed ai liquidatori di società che omettono di eseguire il deposito del bilancio di esercizio, con il primo giorno di ritardo antecedente o coincidente alla data del 14 novembre 2011, si applica la sanzione già prevista dall’art. 2630 c.c.
| fino al 14/11/2011 | importo sanzione | importo oblazione |
Violazioni di cui all’art. 2630, comma 2, cc (deposito bilanci) | minimo Euro 206,00 massimo Euro 2.065,00 aumentato di un terzo | Euro 549,34 |
Agli amministratori ed ai liquidatori di società che omettono di eseguire il deposito del bilancio di esercizio, con il primo giorno di ritardo coincidente o successivo alla data del 15/11/2011, si applica la sanzione prevista dall’art. 2630 cc, modificato dall’art. 9, comma 5, Legge 11/11/2011 n. 180, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14/11/2011, in vigore dal 15
| dal 15/11/2011 | importo sanzione | importo oblazione |
| Bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza | minimo Euro 45,78 massimo Euro 458,67 aumentato di un terzo | Euro 91,56 |
| Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza | minimo Euro 137,33 massimo Euro 1.376,67 aumentato di un terzo | Euro 274,66 |
Si precisa che il deposito dell’elenco soci (modello S) nelle SPA e SAPA è adempimento a sé stante rispetto al deposito del bilancio e di conseguenza autonomamente sanzionabile.
Le sanzioni verranno applicate, a seconda dei casi, ad ognuno degli amministratori o ad ognuno dei liquidatori.
Riferimenti
http://webtelemaco.infocamere.it riporta istruzioni di dettaglio sulla predisposizione ed invio delle pratiche telematiche di deposito.
G.U. 304 del 31.12.2008 - DPCM del 10 dicembre 2008, attuativo del formato XBRL.
Sul sito www.xbrl.org/it: sono pubblicati approfondimenti ed esemplificazioni applicative sul formato XBRL.